Art. 6.
(Soppressione dell'imposta provinciale di trascrizione per autoveicoli usati).

      1. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al 50 per cento per l'anno 2006, in misura pari al 50 per cento per l'anno 2007 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2008 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Fino al 31 dicembre 2008, l'Automobil Club d'Italia, entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia

 

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e delle finanze l'ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 39,5 milioni di euro per l'anno 2006, in 79 milioni di euro per l'anno 2007 e in 158 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.